Il grave inadempimento del dipendente: il recesso datoriale tra la rilevanza disciplinare e la violazione degli obblighi contrattuali.

Di fronte ad un grave inadempimento del proprio lavoratore dipendente, potrebbe essere opportuno non fermarsi alla sola lettura della regolamentazione presenta nel contratto collettivo applicato e, più in particolare, all’analisi delle fattispecie contenute nei codici disciplinari.

 

La circostanza di fatto “imputabile” al proprio dipendente potrebbe infatti esorbitare il mero ambito disciplinare ed il classico schema “fattispecie contestata-sanzione applicabile”. Lo stesso fatto potrebbe infatti essere qualificabile direttamente come un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e consentire al datore di lavoro di poter risolvere il contratto ai sensi dell’art. 3 della l.n. 604/1966.

 

Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dal predetto art. 3 cit., ha la possibilità di procedere con il licenziamento per giustificato motivo con preavviso nel caso di “(…) notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

 

In altri termini, se il comportamento ravvisato può configurarsi come una violazione dei doveri posti alla base del rapporto di lavoro (per intendersi: quelli di cui all’art. 2104 e 2015 cod. civ.) oppure di quelli derivanti dalle determinazioni e direttive impartite dall’azienda, e tale violazione è connotata dall’elemento della gravità, il recesso datoriale potrà intendersi validamente intimato, a prescindere dal ritrovare la fattispecie contestata nella normativa negoziale dei contratti collettivi applicati.

Tale interpretazione è stata da ultimo ulteriormente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20284 del 14 luglio 2023, con cui è stato, in definitiva, ribadito che gli illeciti possono sostanzialmente esser ricondotti a specifiche prescrizioni concernenti l’organizzazione aziendale e quelli invece che possono essere intesi come manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell’impresa.