DECRETO TRASPARENZA: DAL 13 AGOSTO NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO VERSO I LAVORATORI

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 104/2022 (decreto trasparenza sulle condizioni di lavoro), attuativo della Direttiva UE 2019/1152, che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai lavoratori e/o collaboratori, al momento dell’assunzione/inizio incarico:

 

  1. informazioni specifiche rispetto al rapporto di lavoro ulteriori rispetto alle informazioni previste in precedenza, quali ad esempio: individuazione delle parti del rapporto e dei co-datori di lavoro se esistenti; obblighi formativi da ricevere; individuazione del contratto collettivo applicabile e parti firmatarie; enti ed istituti previdenziali; forme di protezione in materia di sicurezza sul lavoro applicabili; la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario ed alla sua retribuzione; condizioni per i cambiamenti di turno oppure, se non prevedibili, la previsione della variabilità della programmazione del lavoro

 

  1. informazioni specifiche rispetto all’utilizzo di “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” dell’attività lavorativa quali ad esempio: sistemi di videosorveglianza interni ai luoghi di lavoro, GPS su mezzi aziendali, controllo log accessi a internet dipendenti, controllo attività lavorativa sulle linee produttive; indicazioni sulla “sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori” e degli “aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi e gli scopi e le finalità degli stessi”, con implicazioni rilevante sugli aspetti privacy.

 

Relativamente a tale ultimo punto, per altro, si segnala che in caso di installazione di sistemi che possano comportare un controllo sul lavoratore la normativa in materia di privacy e trattamento di dati prevede (GDPR Reg UE 679/2016,  Codice Privacy  d.lgs 196/03, Statuto dei lavoratori art 4 l300/1970) prevedono l’adozione di ulteriori adempimenti preventivi necessari per l’installazione di detti sistemi tra cui:

  • sottoscrizione di accordi preventivi con le Rappresentanze Sindacali aziendali o con la Direzione Provinciale del lavoro

  • effettuazione di “Valutazioni di Impatto Privacy” (DPIA) sui sistemi adottati

  • individuazione degli autorizzati al trattamento dei dati ottenuti da tali sistemi ed eventualmente di Responsabili del trattamento se sono coinvolti soggetti o società o sistemi esterni;

  • specifiche informative sul trattamento dei dati rilasciate ai dipendenti/collaboratori

  • adozione di misure per la minimizzazione dell’utilizzo dei dati.

 

In quest’ottica, a decorrere dal 13.08.2022, le aziende/datori di lavoro non in regola con tali adempimenti, potranno essere soggetti a sanzioni ed in particolare:

  • sanzione da 250 euro a 1500 euro per ogni singolo lavoratore in caso di omissione delle informazioni di cui ai punti a) e b) sopra.

  • sanzioni previste dal GDPR (reg UE 679/2016), dlgs. 196/03 e l. 400/1970 in caso di mancata adozione degli adempimenti privacy previsti dal punto b) ed in particolare:

    • sanzioni amministrative fino a 10 mil di euro o 2% del fatturato totale mondiale annuo p fino a 20 mil di euro o 4% del fatturato totale mondiale annuo

    • ammenda da 154 euro a 1549 euro (con possibilità di aumento dell’ammenda massima sino al quintuplo) o arresto da 15 gg a 1 anno, per controllo sul lavoratore senza aver rispettato le condizioni sopra indicate dall’ art 4 statuto lavoratori (art 38 statuto lavoratori).

Avv. Elisa Lagni - Main partner