DECRETO LEGGE 18/2020 - ART. 46: LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO

Il Decreto Legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” pone delle importanti limitazioni in tema di licenziamenti e di risoluzione dei rapporti di lavoro.

L’art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020, vieta a tutti i datori di lavoro, a far data dal 17 marzo 2020, e per i successivi 60 giorni, l’attivazione di procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991; altresì è impedito l’accesso alle procedure per i licenziamenti individuali, per ragioni economiche ex art. 3 della L. n. 604/1966. Le procedure attivate successivamente al 23 febbraio 2020 sono sospese anch’esse per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge.

I quesiti che questa norma genera sono molteplici, in assenza, al momento della pubblicazione della presente nota, di interventi interpretativi da parte degli Enti e/o dal Ministero del Lavoro.

In prima battuto appare necessario individuare quale sia il regime sanzionatorio che potrà applicarsi al licenziamento intimato in violazione del predetto art. 46. Con buona probabilità, il licenziamento verrà ritento radicalmente nullo, aprendo quindi la strada alla tutela reale, con la reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 300/1970, senza necessità di distinzione tra chi è stato assunto prima e chi dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 D. lgs 23/2015.

Nel merito, l’art 46 cit. determina numerose e sostanziali modifiche a molte delle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro. 

a)    Licenziamenti collettivi non avviati – Il decreto in parola, come anticipato poc’anzi, impedisce l’avvio della procedura prevista dalla disciplina ex L.n. 223/1991 per 60 giorni, dall’entrata in vigore del Decreto Legge c.d. Cura Italia. Si segnala che in sede di successiva attivazione della procedura in parola, potrà anche essere indicata una ragione che riconduca allo stato di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Covid-19.

b)    Licenziamenti collettivi già attivati (1) – Le aziende che invece alla data del 17 marzo 2020 avevano già avviato le procedure ex art. 4, 5 e 24 L.n. 223/1991, mediante la sottoscrizione di accordi contenti i criteri di individuazione dei soggetti destinatari delle lettere di licenziamento, dovranno obbligatoriamente sospendere l’invio delle predette missive ai propri dipendenti. 

c)     Licenziamenti collettivi già attivati (2) – Non sembra altresì impedito al datore di lavoro procedere ad una revoca della procedura o ad una proroga pattizia dei termini, da sottoscriversi con le organizzazioni sindacali, con sospensione della procedura stessa fino al termine di 60 giorni, così come previsto dal D.L. 18/2020.

d)    Il licenziamento del dirigente – Per quanto riguarda il licenziamento per ragioni economiche di un lavoratore dipendente avente qualifica di Dirigente, non sembra esservi dubbio sulla sua non riconducibilità all’art. 3 della L.n. 604/1966, con la conseguente non applicabilità del divieto posto dall’art. 46 del Decreto Legge in parola.  Appare in ogni caso opportuno muoversi con prudenza, potendo il dirigente licenziato appellarsi anch’egli all’art. 18 comma 1 della L.n. 300/1970, laddove si ritenga di vantare ulteriori diritti di cui richiedere la tutela in sede giudiziaria.

e)     Assunti ante 7 marzo 2015, procedura ex art. 7 l.n. 604/1966 – Qualora il datore di lavoro, al 17 marzo 2020 avesse già avviato la procedura ex art. 7 l.n. 604/1966, mediante la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sarà giocoforza necessario attendere che vengano nuovamente riattivate le commissioni presso le competenti ITL, la cui attività è stata sospesa in tutta Italia fino al 4 aprile 2020, salve successive ed eventuali ulteriori proroghe.

f)      Licenziamenti disciplinari – Il datore di lavoro è invece ancora autorizzato a procedere con il licenziamento di un proprio dipendente per motivi disciplinari o per giustificato motivo oggettivo. Andranno valutate con attenzione le circostanze di fatto sottese a tale licenziamento ed in particolare occorrerà verificare che, ad esempio, l’assenza del dipendente non sia giustificata e giustificabile ai sensi delle disposizioni straordinarie ed urgenti emanate nel frangente dell’emergenza del Corona Virus. 

g)    Risoluzione consensuale – Le parti possono inoltre ancora addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2113 c.c., quindi con verbale di accordo da sottoscriversi presso una delle sedi protette previste dalla legge (Ispettorato territoriale del lavoro competente o sede sindacale all’uopo preposta). Rimane in ogni caso valido ed utilizzabile lo strumento della comunicazione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro attraverso l’invio telematico previsto dall’art. 26 D.lgs 151/2015.

h)    Dimissioni e risoluzioni consensuali per lavoratrici madri (e lavoratori padri) – Per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, con figli fino a 3 anni di vita, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile sul proprio sito la modulistica per la richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ex art. 55 D.lgs. 151/2001. 

i)      Superamento del periodo di comporto – Le normative “urgenti” adottate in queste ultime settimane non hanno escluso la possibilità di procedere con licenziamenti per superamento del periodo di comporto, fattispecie questa riconducibile alla disposizione prevista dall’art. 2110 c.c. e non già a quella contenuta dall’art. 3 della L.n. 604/1966, indicata dal Decreto Legge c.d. Cura Italia.

j)      Mancato superamento periodo di prova – Parimenti è ammesso il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, disciplina anche questa non contenuta nell’art. 3 della L.n. 604/1966, bensì regolamentate dall’art. 2096 c.c.

k)    Apprendistato – Si ritiene infine non sia ricompresa nel novero del divieto sancito dal citato art. 46 del Decreto Legge c.d. “Cura Italia”, nemmeno la risoluzione del rapporto di apprendistato qualora giunga alla fine del periodo formativo, circostanza questa che non appare comparabile ad un licenziamento per ragioni economiche.

 

Roma, 27 marzo 2020

Dott. Luigi Falchetti